Per interpretare al meglio i requisiti e gli obblighi manutentivi relativi agli impianti elettrici occorre fare riferimento a diverse indicazioni normative;
Il Dlgs 81/08 obbliga il datore di lavoro (DDL) a prendere le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica (art 81)e a provvedere affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica CEI e il DPR 462/2001 (art 86);
Il DPR 462/2001 disciplina la messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche che non può essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata al datore di lavoro dall'installatore che verifica l’impianto e rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.
La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto.
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti o ove attivo ufficio SUAP (art2).
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale (art 4).
Per gli impianti in luoghi con pericolo di esplosione la messa in esercizio non può essere effettuata prima della verifica di conformità di cui sopra e l’omologazione è effettuata dalle ASL o dall’ARPA competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati entro due anni. Successivamente è possibile avvalersi di organismi abilitati per l’effettuazione delle verifiche.
Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
NORME TECNICHE CEI sono le direttive tecniche che disciplinano realizzazione, verifiche manutenzione degli impianti; in particolare nella norma CEI 64-8 nella sezione 62.2 stabilisce che la frequenza della verifica periodica di un impianto deve essere determinata, oltre che da normative vigenti, considerando il tipo di impianto e componenti, il suo uso e funzionamento, la frequenza e la qualità della manutenzione e le influenze esterne a cui l’impianto è soggetto.
L’intervallo di tempo può essere di alcuni anni con la eccezione dei seguenti casi per i quali, esistendo un maggiore rischio, possono essere richiesti intervalli di tempo più brevi:
• posti di lavoro o luoghi in cui esistano rischi di degrado, di incendio o di esplosione;
• posti di lavoro o luoghi in cui coesistano impianti di alta e di bassa tensione;
• luoghi ai quali abbia accesso il pubblico;
• cantieri;
• impianti di sicurezza (per esempio illuminazione di sicurezza)
Il rapporto periodico dovrebbe raccomandare alle persone incaricate delle verifiche periodiche, l’intervallo per la successiva verifica periodica.
Quando non è disponibile nessun precedente rapporto, è necessario un controllo più approfondito.
Le successive sezioni (CEI 64-08 751 e successive) rimandano comunque per una valutazione dei locali a maggior rischio incendio e/o esplosione al ex DM 16.02.1982 ora DPR 151/2011.

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