18 Marzo 2020
Come ben noto, in Italia il 21 febbraio scorso con i primi rilevamenti della presenza di virus Sars Cov 2 e a seguito della diffusione su territorio nazionale della COVID-19 il governo ha preso delle drastiche misure allo scopo di contenere e mitigare le varie fasi del contagio.
Si sono susseguiti diversi atti normativi (del 23 e 25 febbraio 2020, 1, 4, 8 , 9 e 11 marzo 2020) recanti "Disposizioni e Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” si è dunque delineata la seguente situazione fino alla data del 25 marzo 2020:
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)
Sono escluse dai provvedimenti le seguenti categorie di attività:
Ipermercati,
Supermercati,
Discount di alimentari,
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari,
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati,
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici.
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia Attività delle lavanderie industriali Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse
Mense e del catering continuativo su base contrattuale Ristorazione con consegna a domicilio
Per tutte le altre attività lavorative non comprese in elenco devono essere intraprese delle azioni volte a contrastare il rischio di contagio tra i lavoratori che comprendono:
Massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità Smart-working;
Ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
Sospensione le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
Protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
Sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
Limitazione degli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
Il Datore di Lavoro deve assicurare l'organizzazione del lavoro in modo che i lavoratori mantengano la distanza di sicurezza. Nei documenti governativi la distanza richiesta è di 1 metro, mentre dalla ricerca scientifica emerge che la distanza di sicurezza è di 2 metri https://www.cdc.gov/flu/avianflu/novel-av-chemoprophylaxis-guidance.htm
Il Datore di Lavoro dovrà quindi fare in modo che i dipendenti non si trovino in situazioni di vicinanza inferiore a quanto raccomandato e i lavoratori sono tenuti a rispettare le indicazioni ricevute. La distanza deve essere mantenuta tra i lavoratori e con i clienti, a protezione dei lavoratori e dei clienti stessi.
Si consiglia inoltre, di fornire soluzione disinfettante ai lavoratori (alcool può andare bene in caso di mancato reperimento di altre soluzioni).
I lavoratori devono evitare assolutamente di portare le mani alla bocca e al viso, senza aver prima lavato le mani.
SI consiglia inoltre di disinfettare le parti delle attrezzature che vengono a contatto con le mani, (volante, parti in plastica dell'abitacolo, a inizio e a fine giornata lavorativa con disinfettanti spray/ soluzione alcoolica).
Nel caso di sintomi parainfluenzali, anche se lievi, i lavoratori devono rimanere a casa in malattia e non recarsi al lavoro.
L'ulteriore Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 sottoscritto tra governo e parti sociali con inserimento di alcune misure aggiuntive:
l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria
la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (quarantena)
l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)
l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
Ulteriori indicazioni in merito all'attività di trasporto, alle operazioni di sanificazione degli ambienti sono contenuti nel protocollo.
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